PERDITA DI POSSESSO VEICOLI - FURTO
Entro 40 giorni dal ritrovamento, deve essere richiesta al P.R.A. l’annotazione del “rientro in possesso”. La pratica deve essere obbligatoriamente presentata quando sia stata annotata una precedente perdita di possesso.
La documentazione da presentare è la seguente:
- Certificato di Proprietà su cui è stata annotata la perdita di possesso (o modello Pra NP3 nel quale è stato annotato il furto).
- Provvedimento emesso dalle Autorità competenti con il quale si dispone la riconsegna del veicolo.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiari la causa del rientro in possesso da parte dell’intestatario o dell’acquirente
PERDITA DI POSSESSO - MANCATA TRASCRIZIONE
Nel caso in cui il soggetto a cui avete venduto il veicolo non abbia provveduto a completare la trascrizione al P.R.A. e pertanto il veicolo risulti ancora intestato a vostro nome, è necessario e da noi consigliato, espletare la formalità di Perdita di possesso.
La perdita di possesso, in questo caso, ha validità dal giorno in cui viene trascritta al P.R.A. e non può avere data retroattiva. Pertanto vi consigliamo di trascriverla subito appena passati 60 giorni dalla data dell’atto di vendita.
E’ possibile espletare questa formalità per svariati motivi. I più comuni, sono:
- vendita a soggetto i cui dati conosciuti non sono sufficienti ai fini P.R.A.,
- consegna a rivenditore irreperibile o fallito,
- cessazione dalla circolazione con indisponibilità della documentazione,
- rinuncia all’eredità ecc…
In alcuni casi è consigliabile espletare una formalità detta: TRASCRIZIONE A TUTELA DEL VENDITORE.
Per maggiori informazioni contattateci, Ogni caso va analizzato singolarmente.
